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TRATTAMENTI
ANTISCIVOLO
TESTO UNICO DELLA SICUREZZA – Decreto
Legislativo 81/08 Sintesi ragionata delle nuove regole per la
gestione aziendale della sicurezza e della salute nei luoghi di
lavoro Una premessa È in vigore dal 15 maggio 2008, il nuovo Testo Unico della
sicurezza (D .Lgs. 81 del 09 aprile 2008) che sostituisce
completamente il precedente e ormai famoso D. Lgs. 626/94 e
gli altri provvedimenti degli ultimi 50 anni in materia di
tutela della sicurezza e salute durante il lavoro. Per un
imprenditore artigiano quali sono dunque le principali novità
introdotte dal Testo Unico? La presente sintesi è realizzata pur
sapendo che sono numerosi i punti oggetto di diversa
interpretazione e che lo stesso testo potrebbe subire a breve
alcune modifiche sostanziali (o addirittura una proroga,
auspicabile vista la mole di provvedimenti e difficoltà
applicative già messe in evidenza dal 15 maggio ad oggi). Sarà
cura di Confartigianato Unione di Brescia programmare incontri
formativi sul territorio quando obblighi e prescrizioni a carico
del datore di lavoro saranno chiariti e condivisi da tutti gli
enti e le istituzioni competenti. Testo Unico per titoli Il decreto legislativo n. 81 ha riordinato e coordinato numerose normative
relative alla tutela della sicurezza del lavoro. Sono contenute
ora in un testo unico che si compone di 13 titoli e 52 allegati,
a partire dalle disposizioni generali (titolo I) sino
all’apparato sanzionatorio e alle disposizioni transitorie
finali (titoli XII e XIII). Più precisamente: titolo I Disposizioni generali titolo II Luoghi di lavoro titolo III Uso delle
attrezzature di lavoro e dei DPI titolo IV Cantieri temporanei o
mobili titolo V Segnaletica di sicurezza titolo VI
Movimentazione manuale dei carichi titolo VII Videoterminali
titolo VIII Agenti fisici (rumore, vibrazioni…)
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titolo IX |
Sostanze |
pericolose |
(agenti |
chimici, |
|---|
|
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cancerogeni…) |
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|---|
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titolo X |
Agenti biologici |
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|---|
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titolo XI |
Atmosfere esplosive |
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|---|
|
titolo XII |
Disposizioni penali |
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|---|
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titolo XIII |
Disposizioni finali |
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|---|
Entrata in vigore del provvedimento Come già detto l’entrata in vigore del provvedimento è stata il 15
maggio 2008, ma entro il 29 luglio 2008 entreranno in
vigore gli obblighi di aggiornamento della documentazione
relativa alla sicurezza aziendale, ovvero per quanto riguarda le
disposizioni relative alla valutazione dei rischi e
all’aggiornamento di quelle esistenti ex D. Lgs. 626/94. Tale
data sembra con ogni probabilità che possa slittare al 1
gennaio 2009. Campi di applicazione Il Testo Unico (che d’ora in poi abbrevieremo in TU) ha esteso, rispetto al
precedente D. Lgs. 626/94, gli obblighi e i campi di
applicazione. Si rivolge infatti a: - tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di
rischio;
- tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati, autonomi e imprese familiari;
- per i contratti di somministrazione (D .Lgs 276/03) tutti gli obblighi di
prevenzione e protezione sono a carico degli utilizzatori;
- lavoratori a progetto ricompresi se il lavoro si svolge nel luogo del
committente;
- lavoratori a domicilio: solo formazione e utilizzo DPI conformi.
Principali obblighi del datore di lavoro I principali obblighi del datore di lavoro (art. 17 e 18) sono: -
valutazione di tutti i rischi e conseguente elaborazione del documento (non
delegabile);
-
designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (non
delegabile);
-
nominare il medico competente;
-
designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure
di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione
dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato,
di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
delle emergenza;
-
fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione
individuale;
-
richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti;
-
adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza;
-
informare il più presto possibile i lavoratori esposti a rischi gravi;
-
adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
-
consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
su richiesta di questi, copia del DVR e del DUVRI;
-
elaborare il DUVRI, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua
funzione, consegnarne tempestivamente copia ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
-
comunicare all’INAIL, o all’ISPEMA, in relazione alle rispettive competenze
dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino
un’assenza dl lavoro di almeno un giorno, e a fini
previdenziali di almeno 3 giorni;
-
consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
-
adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e
dell’evacuazione dei luoghi di lavoro;
-
nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto,
munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento,
corredata di fotografia, contenente le generalità del
lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
-
aggiornare le misura di prevenzione;
-
comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza.
Obblighi delle imprese familiari Gli obblighi delle imprese familiari sono: -
utilizzare attrezzature di lavoro conformi alle prescrizione del TU;
-
munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente
alle prescrizioni del TU;
-
munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,
contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro
prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano
attività in regime di appalto o subappalto;
-
redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) (solo per le imprese familiari
che operano in cantiere).
Obblighi dei lavoratori autonomi Oltre a quanto previsto per le imprese familiari di cui al punto precedente
(con esclusione del POS) e in occasione di contratti d’appalto,
d’opera e somministrazione* i lavoratori autonomi devono: -
cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi
sul lavoro incidenti sull’attività oggetto dell’appalto;
-
coordinare gli interventi di prevenzione, informandosi reciprocamente con il
committente al fine di eliminare i rischi da interferenze.
(*) Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione Principali figure che devono occuparsi di sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro Il TU individua e indica con chiarezza le principali figure che devono
occuparsi di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Esse sono: • datore di lavoro, lavoratori autonomi
e imprese familiari; -
responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP)
- può essere interno o esterno alla azienda – ad esclusione
di alcuni settori in cui è obbligatorio interno. Nelle
imprese fino a 30 dipendenti può coincidere con il datore di
lavoro;
-
rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) - per le aziende
con meno di 15 dipendenti viene riconfermata la possibilità
che venga eletto il Rappresentante Territoriale (RLST);
• medico Competente; • addetti alle emergenze (prevenzione incendi, evacuazione e pronto
soccorso). Il nuovo documento di valutazione dei rischi (art. 28 e 29) La prima scadenza è fissata per il 29 luglio 2008, tre mesi dopo la
pubblicazione, giorno in cui entreranno in vigore le nuove norme
sulla valutazione dei rischi e che obbligheranno tutti i datori
di lavoro e committenti ad elaborare o rielaborare il
documento di valutazione dei rischi (DVR) con le nuove
misure di tutela. Ecco i principali contenuti del nuovo DVR:
articolo 28: oggetto della valutazione dei rischi -
La valutazione dei rischi anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e
delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché
nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare
tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, ivi compresi quelli
-
riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche
quelli allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti
le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli
connessi alle differenze di genere, all’età, alla
provenienza da altri paesi.
-
Il DVR, redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e
contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i
rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività
lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati
per la valutazione stessa; b) l’indicazione delle misure di
prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di
protezione individuali adottati, a seguito della valutazione;
c) il programma delle misure ritenute opportune per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza; d) l’individuazione delle procedure per
l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli
dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a
cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso
di adeguate competenze e poteri; e) l’indicazione del
nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza o di quello territoriale e del medico competente
che ha partecipato alla valutazione del rischio; f)
l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono
i lavoratori a rischi specifici che richiedono una
riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza,
adeguata formazione ed addestramento.
-
Il contenuto del documento deve altresì rispettare le indicazioni previste
dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi
contenute nei successivi titoli del D. Lgs. 81/08.
articolo 29: modalità di effettuazione della valutazione dei rischi L’art. 29 tratta delle modalità di effettuazione della valutazione dei
rischi. Ecco i casi previsti. -
Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il DVR in collaborazione
con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
e il medico competente.
-
Le attività del punto precedente sono realizzate previa consultazione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
-
La valutazione ed il DVR devono essere rielaborati, nel rispetto delle modalità
dei due punti precedenti, in occasione di modifiche del
processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro
significative ai fini della salute e della sicurezza dei
lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della
tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di
infortuni significativi o quando i risultati della
sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità. A
seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione
devono essere aggiornate.
-
Il DVR ed il DUVRI devono essere custoditi presso l’unità produttiva alla quale
si riferisce la valutazione dei rischi.
-
Autocertificazione (comma 5) -attenzione alla scadenza del 2012. I
datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori
effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente
articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui
all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del
diciottesimo mese successivo all’entrata in vigore del
decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8,
lettera f) e comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli
stessi datori di lavoro possono autocertificare
l’effettuazione della valutazione dei rischi…
-
Per le aziende fino a 50 lavoratori (con esclusione di quelle con rischi
particolari) è prevista entro il 31 dicembre 2010,
l’elaborazione di procedure standardizzate di effettuazione
della valutazione dei rischi che tengano conto dei profili
di rischio e degli indici infortunistici di settore (a cura
della Commissione consultiva permanente per salute e
sicurezza sul lavoro).
Formazione e informazione Le principali figure e i principali corsi previsti dal D. Lgs. 81/08 sono: Figura/ruolo
- R.S.P.P.
-
= titolare (*)
- R.S.P.P.
-
esterno R.L.S. Addetto prevenzione incendi Addetto primo soccorso
(*) solo per aziende con meno di 30 dipendenti Corsi di formazione specifica Amianto Montaggio/smontaggio ponteggi Accesso con funi – lavoro in quota
Informazione dipendenti Formazione dipendenti Addestramento
dipendenti Movimentazione manuale dei carichi In attesa dei decreti ministeriali di prossima emanazione resta inteso che si
deve fare riferimento alle regole introdotte dal precedente
D. Lgs. 626/94 e dai decreti ad esso collegati. Istituzione del libretto formativo del cittadino Un’interessante novità è quella per cui le competenze acquisite a seguito
dello svolgimento delle attività di formazione devono essere
registrate nel libretto formativo del cittadino. Il cui
contenuto, è considerato dal DL ai fini della programmazione
della formazione e di esso tengono conto anche gli organi di
vigilanza ai fini della verifica degli obblighi. Disposizioni particolari per lavori in cantiere Appalti L’articolo 26 del Testo Unico adotta misure più rigide ai fini della
programmazione della sicurezza da parte delle imprese
esecutrici, prevedendone il costo fin dal momento
dell’appalto. Di conseguenza la mancata indicazione del
costo della sicurezza è causa di nullità del contratto
d’appalto. In base al comma 5 dell’art. 26, la nuova
disposizione si applica ai contratti d’appalto, di
subappalto e di somministrazione. Nei singoli contratti
devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i
costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare
riferimento a quelli propri legati all’appalto. Il costo
della sicurezza non potrà, quindi, essere oggetto di
trattativa a ribasso, pene la nullità del contratto
d’appalto. Con l’articolo 26 del Testo Unico viene
introdotta, inoltre, una disposizione transitoria secondo la
quale, con riferimento ai contratti d’appalto, subappalto e
somministrazione, stipulati prima dell’entrata in vigore
della legge delega 123/07, i costi della sicurezza devono
essere indicati (e quindi dovranno essere integrati nel
contratto a suo tempo stipulato) entro il 31/12/08, qualora
questi contratti siano ancora in corso a quest’ultima data. Tabella obblighi ex D. Lgs 494/1996 rivista dal titolo IV del TU
| Casi | | Adempimenti | | |
|---|
| N° imprese esecutrici | Permesso a costruire | Rischi particolari | Notifica preliminare | Verifica idoneità tecnica professionale | Coordinament o progettazione esecuzione | PSC * | POS ** |
|---|
| 1 | Sì | No | No | Sì | No | No | Sì |
|---|
| 1 | No | No/Sì | Sì | Sì | No | No | Sì |
|---|
| > 1 | No | No | No | Sì | No | No | Sì |
|---|
| > 1 | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
|---|
| > 1 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
|---|
* Piano di Sicurezza e Coordinamento ** Piano Operativo di Sicurezza Il nuovo quadro sanzionatorio Le principali sanzioni per il datore di lavoro
sono:
| Omessa valutazione dei rischi | Sanzione Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a
15.000 € |
|---|
| Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 € |
|---|
| Incompleta redazione del DVR: omessa indicazione di quanto previsto dall’Art.
28 lettere: a) relazione con i criteri di
valutazione, | |
|---|
| b) misure di prevenzione e protezione e DPI, | Arresto da 4 a 8 mesi o |
|---|
| d) procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e | ammenda da 5.000 a |
|---|
| delle responsabilità, f) indicazione delle mansioni esposte a rischi specifici
e che richiedono una particolare competenza:
riconosciuta capacità professionale, specifica
esperienza, adeguata formazione ed addestramento. | 15.000 € |
|---|
| Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a |
|---|
| 15.000 € |
|---|
| Mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione | Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 € |
|---|
| Ammenda da 3.000 a 9.000€ |
|---|
| Redazione del DVR senza indicare: il programma delle misure ritenute opportune
per garantire il miglioramento nel tempo del
livello di sicurezza, il nominativo del RSPP,
del RLS interno o di quello territoriale e del
medico competente che ha partecipato alla
valutazione dei rischi | Ammenda da 3.000 a 9.000€ |
|---|
| Ammenda da 3.000 a 9.000€ |
|---|
|
Violazione dei seguenti adempimenti previsti dall’articolo 18: • mancata
fornitura dei DPI, sentito il RSPP e il medico
competente, • omessa adozione delle misure di
sicurezza, • mancata convocazione della riunione
periodica nelle unità produttive che occupano
più di 15 lavoratori. |
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000€ |
|---|
|
|
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000€ |
|---|
|
Omessa formazione dei lavoratori, dei preposti e del RLS |
Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000€ |
|---|
|
|
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 10.000€ |
|---|
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Omessa fornitura ai lavoratori del tesserino distintivo nell’appalto e nel
subappalto |
Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 € |
|---|
|
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Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500 € |
|---|
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Omessa comunicazione all’INAIL degli infortuni sul lavoro che comportino
un’assenza dal lavoro di almeno 1 giorno,
escluso dell’evento, ai soli fini statistici e
informativi |
Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 € |
|---|
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Sanzione amministrativa pecuniaria di 500 € |
|---|
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Violazione delle disposizioni contenute nell’Articolo 26 in caso di affidamento
dei lavori all’impresa appaltatrice o a
lavoratori autonomi all’interno della propria
azienda o di una singola unità produttiva della
stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo
produttivo dell’azienda medesima, per quanto
riguarda: • la verifica dell’idoneità
tecnico-professionale delle imprese appaltatrici
o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori
da affidare in appalto o mediante contratto
d’opera o di somministrazione, |
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|---|
|
• la fornitura di dettagliate informazioni sui rischi specifici |
Arresto da 4 a 8 mesi o |
|---|
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esistenti nell’ambiente in cui sono destinati a operare e |
ammenda da 1.500 a |
|---|
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sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria
attività, • la cooperazione all’attuazione delle
misure di prevenzione e protezione dai rischi
sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa
oggetto dell’appalto • il coordinamento degli
interventi di protezione e prevenzione dai
rischi cui sono esposti i lavoratori
informandosi reciprocamente anche al fine di
eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i
lavoratori delle diverse coinvolte
nell’esecuzione dell’opera complessiva. |
6.000€ |
|---|
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Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000€ |
|---|
Le principali sanzioni per le imprese familiari sono:
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|
Sanzione |
|---|
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Mancata redazione del Piano Operativo di Sicurezza presso
cantieri |
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000€ |
|---|
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Sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 2.000 € |
|---|
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Omesso utilizzo ed esposizione dell’apposita tessera di riconoscimento nei
luoghi di lavoro nel quale si svolgano attività
in regime di appalto o subappalto |
Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 € |
|---|
Le principali sanzioni per i lavoratori autonomi sono: Illecito Sanzione Sanzione amministrativa Mancato utilizzo attrezzature in conformi ed utilizzo
di idonei DPI pecuniaria da 300 a 2.000 € Sospensione dell’attività Secondo le disposizioni del TU gli ispettori possono disporre, in caso di gravi
violazioni delle norme antinfortunistiche, la sospensione
dell’attività imprenditoriale (art. 14). In particolare questo
provvedimento scatterà nei seguenti casi: -
impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale
dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro;
-
reiterate violazioni della disciplina dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del
D. Lgs. 66/2003, considerando le specifiche gravità di
esposizione al rischio infortunio;
-
gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della
sicurezza, individuate con DM del Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale, sentita la conferenza Stato
Regione.
In attesa di decreto, le gravi violazioni che possono portare, in caso di
reiterazione, alla sospensione dell’attività imprenditoriale,
sono quelle indicate nell’allegato I al TU: -
mancata elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi;
-
mancata elaborazione del Piano di Emergenza;
-
mancata formazione ed addestramento del personale dipendente e dei responsabili
dei responsabili per la sicurezza e la prevenzione;
-
mancata elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS);
-
mancata elaborazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
-
mancata nomina del Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione.
Per ogni ulteriore informazione e approfondimento l’Area
Servizi Tecnici di Confartigianato Imprese Unione di Brescia è a
disposizione ai seguenti numeri: tel. 030/2745233 – 218; fax
0303745337 e-mail : area.ambiente@confartigianato.bs.it
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